LEGGE DI STABILITÀ 2016

ESENZIONE IMU E TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

La legge di stabilità 2016 ha introdotto agevolazioni fiscali per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Dal 2016 non si pagheranno IMU e Tasi sulle case utilizzate dal proprietario come abitazione principale. Deve intendersi per tale l’immobile nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nello stesso Comune, solo una avrà l’esenzione, se sono in Comuni diversi, entrambi avranno l’esenzione. La casa deve essere iscritta come un’unica unità immobiliare.

Esenzione pertinenze Tasi

Esenti dal pagamento della Tasi anche le pertinenze dell’abitazione principale, sempre nei limiti fissati dal 2012. Vengono considerate pertinenze i box auto (categoria catastale C/6), le tettoie e i magazzini (C/7), locali di sgombero e cantine (C/2), ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale.

TASI INQUILINI

La Legge di Stabilità prevede l’abolizione della Tasi anche per gli inquilini che occupano l’unità immobiliare come abitazione principale. Devono invece continuare a pagarla gli studenti fuorisede o chi si sposta per lavoro senza spostare però la propria residenza. La quota abolita agli inquilini non sarà trasferita sui proprietari che continueranno a pagare una quota tra il 70 e il 90%.

ESENZIONE TASI AI FIGLI

Anche per le tasse sulla casa per i proprietari di abitazioni date in comodato d’uso ai figli o ai genitori è prevista l’esenzione. Il proprietario, però, non deve possedere un altro immobile ad uso abitativo in Italia e nel 2015 deve aver abitato nella casa che vuole cedere al parente in linea retta entro il primo grado.

TASI CONIUGI SEPARATI

I separati e i divorziati la cui casa coniugale è stata assegnata all’ex da una sentenza di separazione o per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non dovranno pagare la Tasi. Stop, dunque, alle tasse sulla prima casa per i separati che lasciano l’abitazione all’ex coniuge.

ESENZIONE IMU E CASE DI LUSSO

Si riduce del 50% la base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori, a patto che il contratto venga registrato e a patto che il comodante possieda un solo immobile nel territorio italiano, e lo stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello medesimo Comune dell’immobile concesso in comodato. Viene, inoltre, esteso il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (sempre però non di lusso).
L’esenzione non varrà per le case di lusso, che continueranno a pagare l’Imu e la Tasi. Le categorie catastali A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli) continueranno a pagare l’Imu, ma con l’aliquota approvata nel 2015 (4 per mille) e la detrazione di 200 euro.

RIDUZIONE IMU E TASI PER LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO

Nella legge di stabilità 2016 sono previste agevolazioni per gli immobili locati a canone concordato (legge 431/1998). Dal 2016 l’IMU e la TASI, determinate applicando l’aliquota deliberata dal Comune nel 2015, sono dovute nella misura del 75 per cento.

AMPLIATI I BENEFICI PRIMA CASA

Ampliato l’accesso all’agevolazione dell’aliquota IVA al 4% (2% in caso di imposta di registro) per la «prima casa»: dal 1° gennaio 2016 l’aliquota agevolata stabilita per l’acquisto dell’abitazione principale si applica anche nei confronti di chi al momento del rogito già possiede un immobile, purché provveda ad alienarlo entro un anno dalla data dell’atto.

RECUPERO IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE

Le persone fisiche potranno detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata (dal 1° gennaio 2016), per l’acquisto dall’impresa costruttrice fatto entro il 31 dicembre 2016 – fa fede l’atto notarile -, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B. La detrazione dovrà essere ripartita in 10 anni.

DETRAZIONE FISCALE PER ACQUISTO MOBILI ABITAZIONE PRINCIPALE

Viene introdotta per le giovani coppie (anche di fatto), in cui almeno uno dei due membri non abbia più di 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale la possibilità di beneficiare di una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016, fino a 16mila euro. Il bonus va diviso tra gli aventi diritto e si recupera in dieci quote annuali di pari importo. I beneficiari sono le giovani coppie «costituenti un nucleo familiare» composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni. Le coppie devono essere acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e almeno uno dei due componenti non deve avere superato i 35 anni. I mobili devono servire ad arredare la casa acquistata.

DETRAZIONE PER LEASING ABITAZIONE

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto, per le operazioni eseguite dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, la possibilità di detrarre dall’Irpef, nella misura del 19%, i canoni di leasing e i relativi oneri accessori fino a 8.000 euro, nonché il costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale fino a 20.000 euro, a condizione che le spese siano sostenute da persone di età non superiore ai 35 anni, con un reddito non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di leasing, e che non risultino proprietari di immobili abitativi. L’agevolazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale. Sempre per il medesimo periodo dal 2016 al 2020, per i soggetti di età superiore ai 35 anni, ferme restando le condizioni richieste, l’importo detraibile ai fini IRPEF è dimezzato (al massimo 4 mila euro per i canoni e 10 mila per il costo di acquisto). Viene in tal modo introdotta una norma agevolativa per incentivare l’utilizzo del contratto di locazione finanziaria (leasing) per l’acquisto della “prima casa” per ridurre la minore convenienza del leasing rispetto al mutuo ipotecario. Anche l’imposta di registro sull’acquisto della “prima casa” in leasing è prevista in misura ridotta
Sul piano pratico, in tal caso, le condizioni relative alla residenza e la dichiarazione di non possesso di altre abitazioni dovranno essere rese dall’utilizzatore nel contratto di leasing.

PROROGA BONUS “MOBILI”

Per le giovani coppie (under 35), è possibile portare in detrazione dall’imponibile IRPEF il 50% delle spese per l’acquisto di arredi nuovi, fino a un massimo di spesa di 10.000 euro. Il credito d’imposta sarà poi rimborsato sul 730 in dieci rate annuali di pari importo. La legge di Stabilità 2016 ha prorogato tale agevolazione anche al 2016 ed ha introdotto un’ulteriore facilitazione: l’agevolazione, infatti, potrà essere sfruttata senza il vincolo della realizzazione di interventi ristrutturazione edilizia ma anche solo di semplice manutenzione.

CREDITO D’IMPOSTA PER I SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

Possono beneficiare del bonus videosorveglianza tutti i cittadini privati non titolari di partita IVA che sostengono spese per la sicurezza della propria famiglia e della propria abitazione. Il credito d’imposta è uno “sconto” sulle imposte che il contribuente deve versare che potrà utilizzare nei confronti dello Stato in sede di dichiarazione dei redditi. Un apposito provvedimento ministeriale definirà i limiti di spesa per l’installazione di telecamere digitali e per i contratti con le agenzie di vigilanza e l’importo massimo di spesa che spetterà alle singole famiglie beneficiarie del credito d’imposta.

DECRETO DEL MINISTERO DELE INFRASTRUTTURE DELL’8 SETTEMBRE 2015 DETRAZIONI IRPEF PER AQUISTO IMMOBILE DA AFFITTARE

Con decreto del ministero delle Infrastrutture 8 settembre 2015 è stato finalmente pubblicato il regolamento di attuazione della norma che concede la deduzione Irpef del 20% sul prezzo di acquisto degli appartamenti destinati alla locazione). La norma (l’articolo 21, Dl 133/2014, convertito con legge 164/2014) concede all’acquirente persona fisica (non esercente attività commerciale) una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto (effettuato tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017) di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione o oggetto di interventi di restauro o di ristrutturazione che:

  • fossero «invendute» alla data del 12 novembre 2014;
  • abbiano conseguito il requisito dell’agibilità tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 mediante il rilascio dell’apposita certificazione da parte del Comune o per intervenuta formazione del silenzio assenso di cui all’articolo 25 del Dpr 380/2001.

L’unità immobiliare deve essere destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione (ma non tra genitori e figli) per un periodo continuativo di almeno otto anni (seguendo norme specifiche sull’entità massima del canone), non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non ubicate in zone agricole e con prestazioni energetiche certificate in classe A o B.
Il 20% di deduzione può essere calcolato sulla parte del prezzo non eccedente i 300mila euro (Iva compresa); nonché sugli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari in questione ed è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
Nel regolamento attuativo viene specificato che la deduzione spetta «ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare in relazione alla quota di proprietà»: in sostanza, in caso di acquisto per quota di comproprietà (ad esempio: l’acquisto di due fratelli, rispettivamente per il 70 e per il 30 per cento cadauno), a ciascun comproprietario spetta una detrazione commisurata alla rispettiva quota (e, quindi, nell’esempio, una detrazione rapportata a massimo 210mila euro per il primo fratello; e a massimo 90mila euro per il secondo fratello).

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CON CANONE CONCORDATO

Se, per la tassazione del reddito derivante da locazione di immobili ad uso abitativo, si sceglie in luogo del regime ordinario il regime di cedolare secca, la tassazione è ridotta al 10% (invece del 15%) per i contratti stipulati a canone concordato, e ciò a partire dall’anno di imposta 2014 e fino al 2017 (poi, a quanto stabilisce la legge a oggi, si tornerebbe al 15%). Tale criterio impositivo sposta di fatto in numerosi casi la convenienza fiscale per i proprietari di case affittate rendendola sicuramente vantaggiosa se applicata per i contratti concordati. In tutti gli altri casi (sempre locazioni ad uso abitativo) il ricorso al metodo della cedolare secca (21%) non sempre è sufficiente a garantire la sua convenienza fiscale rispetto al metodo di tassazione ordinaria come nel caso in cui il contribuente abbia la possibilità di portare in detrazione ad es. importanti spese di ristrutturazione.